Regolamento di funzionamento

Il regolamento di funzionamento del Consiglio Studentesco è stato promulgato con DR.13034/2012. E’ disponibile una versione in PDF in questa pagina

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 18, comma 9, e 46, comma 1 dello Statuto di ateneo, il funzionamento del Consiglio degli studenti.

Articolo 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

  • per “Organi centrali” il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa; il Consiglio Territoriale degli Studenti per il controllo della qualità dell’Azienda unica Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU); il Comitato per lo sport universitario;
  • per “Consiglio” il Consiglio degli studenti.

Capo II – Del consiglio

Sezione I – Organizzazione e funzionamento

Articolo 3 – Costituzione del Consiglio

  1. Il Consiglio è convocato nella seduta di insediamento dal Rettore entro dieci giorni dalla nomina dei membri eletti.
  2. Il consigliere con più lunga anzianità accademica presiede il Consiglio fino alla elezione del presidente.
  3. Nella prima seduta le liste presentatesi alle elezioni ufficializzano la costituzione dei relativi gruppi consiliari e indicano il rispettivo capogruppo.
  4. I consiglieri che non intendono fare riferimento ad alcun gruppo sono iscritti di diritto al Gruppo Misto che dovrà nominare un proprio capogruppo.
  5. I consiglieri appartenenti al Gruppo Misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti in seno ad esso adottando una denominazione propria.
  6. Per la costituzione di un nuovo gruppo nel corso del mandato sono necessari almeno quattro consiglieri.

Articolo 4 – Ufficio di Presidenza

  1. Il Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all’art.3, procede alla elezione dell’Ufficio di Presidenza.
  2. L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio, dal 1° Vicepresidente e dal 2° Vicepresidente.
  3. L’elezione del Presidente avviene per votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto alla prima votazione. Qualora nessun candidato raggiunga tale quorum, al secondo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora anche in questo caso non venga raggiunto il quorum richiesto si procederà con un terzo scrutinio nel quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti per risultare eletti. Ogni votazione è valida purché risulti presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  4. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.
  5. Il candidato che ha ottenuto i maggiori consensi, secondo quanto previsto al comma 3, risulterà eletto Presidente del Consiglio; il primo ed il secondo dei non eletti rivestiranno rispettivamente il ruolo di 1° Vicepresidente e di 2° Vicepresidente. Nel caso in cui vi sia parità di voti fra i primi due non eletti il membro più giovane per anzianità di iscrizione come studente all’Università di Pisa rivestirà il ruolo di 1° Vicepresidente.

Articolo 5 – Segretario verbalizzante del Consiglio

Le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione universitaria appositamente incaricato dal Direttore generale dell’Ateneo.

Articolo 6 – Decadenza dal Consiglio

  1. Decade dal suo mandato il consigliere che non giustifichi per iscritto al Presidente la sua assenza per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio. In tal caso, qualora la decadenza riguardi un membro in rappresentanza di un Settore, questi è sostituito con il primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. Non è possibile, invece, la sostituzione per i membri decaduti appartenenti agli Organi centrali.
  2. Qualora uno studente membro del Consiglio in qualità di rappresentante di un Settore, per effetto di una sostituzione, sia nominato anche in un Organo centrale, spetta a questi scegliere se dimettersi dalla carica di rappresentante del Settore in Consiglio degli studenti, con eventuale subentro del primo dei non eletti della medesima lista, o cumulare la rappresentanza del Settore e dell’organo centrale.

Articolo 7 – Gestione fondo di funzionamento del Consiglio

Sulla base dell’assegnazione di bilancio, il Consiglio approva un piano di spesa demandando eventualmente all’Ufficio di presidenza il compito di formulare le singole proposte di spesa al competente dirigente dell’amministrazione centrale.

Sezione II – Adunanze

Articolo 8 – Calendario delle adunanze

  1. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno dall’Ufficio di Presidenza sentiti i capigruppo consiliari, considerati anche i calendari delle sedute degli altri organi centrali, e comunque in numero non inferiore a 9 in corso d’anno.
  2. Il Consiglio può essere convocato, in seduta straordinaria, quando:
    a) il presidente ritiene che circostanze urgenti lo richiedano;
    b) almeno un quarto, arrotondato all’intero superiore, dei componenti ne facciano motivata
    richiesta scritta al presidente; in quest’ultimo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro
    dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 9 – Convocazione e ordine del giorno

  1. Il Presidente convoca il Consiglio e ne fissa l’ordine del giorno sentiti, salvo i casi di seduta straordinaria, i capigruppo consiliari. Nell’ordine del giorno devono essere inseriti anche gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti, arrotondato all’intero superiore.
  2. La convocazione indica il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e contiene gli argomenti da trattare nella seduta, con l’indicazione di quelli per i quali la deliberazione deve essere assunta a maggioranza qualificata.
  3. Per motivi di necessità e urgenza possono essere inseriti argomenti in un ordine del giorno integrativo; in tal caso, esso deve essere notificato ai componenti del Consiglio almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta ed entro tale termine il relativo materiale istruttorio deve essere messo a disposizione degli stessi con le modalità di cui al comma 5.
  4. La convocazione viene notificata ai componenti del Consiglio all’indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato, almeno 5 giorni prima della seduta. E’ inoltre pubblicata sul sito web dell’Ateneo.
  5. Entro tre giorni dalla seduta i testi delle istruttorie relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono trasmessi, per posta elettronica, ai componenti del Consiglio; gli argomenti non istruiti entro tale termine sono, di regola, rinviati ad una successiva seduta.

Articolo 10 – Schema di deliberazione

Le bozze di deliberazione sono sottoscritte dal soggetto responsabile del procedimento che ha curato l’istruttoria e, allorché l’argomento implichi impegni di spesa, vistate dal dirigente del settore di appartenenza. Esse devono contenere:

  • l’indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
  • le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
  • la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implichino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio e l’indicazione del capitolo su cui va a gravare la spesa.

Articolo 11 – Validità delle sedute

  1. Le adunanze del Consiglio sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi dell’art. 9, e se sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei medesimi; tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
  2. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che hanno giustificato per iscritto al Presidente la propria assenza, nonché di coloro che abbandonano la seduta senza manifestare la volontà di non partecipare ulteriormente ai lavori.
  3. Il componente del Consiglio che intende allontanarsi definitivamente dal luogo della seduta deve segnalarlo al Presidente.
  4. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, non risulti il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l’appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.
  5. Qualora, per effetto di una sostituzione, uno studente sia membro del Consiglio, sia in qualità di rappresentante di un Settore, sia in qualità di rappresentante di un organo centrale, deve essere contato per uno sia ai fini del calcolo del numero legale per la validità della seduta, sia ai fini dei voti esprimibili nella votazione.

Articolo 12 – Poteri del presidente

  1. Il presidente:
    a) convoca e presiede il Consiglio;
    b) accerta la validità dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola in caso contrario;
    c) ammette all’adunanza eventuali uditori;
    d) può ritirare all’inizio della seduta argomenti inseriti all’ordine del giorno di sua iniziativa; in tal caso ciascun consigliere può richiedere sulla questione il voto del Consiglio che, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere di trattare ugualmente tali argomenti.
    e) può variare l’ordine di trattazione degli argomenti all’ordine del giorno;
    f) può introdurre nuovi argomenti all’ordine del giorno purché al momento della decisione siano presenti e concordi tutti i componenti del Consiglio; in caso contrario l’argomento può essere posto in discussione ma non può dar luogo a delibera;
    g) dirige i lavori;
    h) modera le discussioni;
    i) concede la parola secondo l’ordine di presentazione della richiesta;
    j) richiama all’ordine i componenti del Consiglio nel caso in cui venga turbata la seduta;
    k) dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l’argomento sia stato adeguatamente dibattuto;
    l) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l’esito delle stesse;
    m) può sospendere la seduta, su richiesta di uno o più membri del consiglio, per consentire brevi riunioni dei gruppi consiliari;
    n) dichiara sciolta la seduta.
  2. In caso di impedimento o assenza del presidente le funzioni di presidente sono assunte dal 1° vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal 2° vicepresidente.
  3. In caso di cessazione dalla funzione del presidente per qualunque causa determinatasi, cessano dalle funzioni anche i due vicepresidenti; in tal caso, il membro con più lunga anzianità accademica convoca un’apposita riunione del Consiglio con all’ordine del giorno l’elezione dell’Ufficio di Presidenza secondo le stesse modalità previste nell’art. 4.

Sezione III – Diritti e doveri dei componenti dell’Organo

Articolo 13 – Diritto di iniziativa

Ogni componente dell’Organo ha il diritto di iniziativa che esercita attraverso la presentazione di interrogazione, mozione, atto di indirizzo, proposta di deliberazione o emendamento ad atti sottoposti alla votazione.

Articolo 14 – Interrogazione

  1. L’interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al presidente per sapere:
    a) se è al corrente di un determinato fatto-avvenimento e se questo corrisponde o meno a verità;
    b) quali iniziative intende intraprendere in relazione al manifestarsi di un fatto-avvenimento correlato direttamente alla vita dell’Ateneo.
  2. L’interrogazione viene, di norma, presentata prima dello svolgimento della seduta e comunque nei termini congrui per consentire una risposta. In caso contrario il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza delle motivazioni di necessità ed urgenza tali da richiedere una risposta immediata, altrimenti ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

Articolo 15 – Mozione

La mozione consiste in una proposta di documento tendente a promuovere una deliberazione del Consiglio su questioni che siano di interesse diretto o indiretto per la comunità universitaria. Nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta, il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza tali da richiedere una discussione immediata, ed una eventuale approvazione, diversamente ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

Articolo 16 – Emendamento

  1. L’emendamento consiste in una o più proposte alternative alle proposte di delibera. Nel caso di emendamenti su proposte di delibera, la votazione avviene, nell’ordine, sugli emendamenti proposti
    e sull’intero testo.
  2. Qualora ad una proposta di delibera sia presentata una pluralità di emendamenti o di proposte alternative, il presidente pone in votazione prima quelli che più si allontanano dal testo originario e, in caso di rigetto, via via gli altri, fino all’emendamento più vicino al testo originario; prima gli emendamenti soppressivi, quindi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.
  3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

Articolo 17 – Proposta di delibera Varie ed eventuali

La proposta di delibera consiste nella richiesta di esame, in corso di seduta, di uno o più argomenti non inseriti all’ordine del giorno. Su di essa decide il presidente con le modalità di cui all’art. 12, lett. f).

Articolo 18 – Obbligo di riservatezza

Qualora i componenti dell’organo, in ragione dell’espletamento del proprio mandato, vengano a conoscenza di informazioni inerenti singole persone, sono tenuti a trattarle nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla loro riservatezza.

Sezione IV – Svolgimento della seduta

Articolo 19 – Partecipazione alle sedute

  1. Alle sedute del Consiglio possono partecipare solo gli aventi diritto.
  2. E’ facoltà del presidente invitare il prorettore delegato agli studenti ai lavori del Consiglio. Su invito del presidente possono inoltre partecipare alle sedute dirigenti, funzionari competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all’esame del Consiglio, anche estranei all’amministrazione, per relazionare su singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
  3. Alle sedute è presente inoltre il segretario verbalizzante di cui all’art.5 del presente Regolamento. La conservazione e la pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio, così come il supporto al Consiglio stesso, sono garantite dalla struttura organizzativa centrale individuata dal Direttore generale.

Articolo 20 – Comunicazioni

  1. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con la lettura delle comunicazioni.
  2. La comunicazione consiste in una informazione data al Consiglio su atti, fatti e avvenimenti di interesse per la comunità universitaria.
  3. Il Presidente può consentire ad ogni componente del Consiglio di esporre una o più comunicazioni di cui abbia ricevuto informazione in precedenza.

Articolo 21 – Discussione e votazione

  1. Il Presidente illustra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sui quali apre la discussione; il presidente ha la facoltà di invitare un membro del Consiglio a farlo in sua vece.
  2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l’ordine stabilito nella convocazione; la sequenza di trattazione degli argomenti può essere variata, in apertura di seduta, su proposta del Presidente o di ciascun componente. Sulla proposta si esprime l’organo con il quorum ordinariamente richiesto per le deliberazioni.
  3. I componenti del Consiglio che intendono intervenire devono iscriversi presso la presidenza; non è possibile intervenire più di due volte sullo stesso argomento, salvo diversa determinazione del Presidente. Ogni intervento non può superare la durata di cinque minuti.
  4. A conclusione degli interventi il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a deliberare; a questo punto è ammesso un solo intervento per ciascun gruppo o componente per dichiarazione di voto, contenente una sintetica esposizione del proprio orientamento; ciascun consigliere può a sua volta intervenire per dichiarazione di voto solo in caso di espressione contraria all’orientamento del gruppo stesso.
  5. Il Presidente stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.
  6. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato:
    a) se le deliberazioni si riferiscono a questioni che riguardano singole persone;
    b) su richiesta di almeno un membro del Consiglio accolta dalla maggioranza dei presenti.
  7. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.
  8. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle che riguardino impegni di spesa; in tal caso esse devono essere assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio.
  9. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 22 – Esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive.

Articolo 23 – Verbale delle sedute

  1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale, nel quale si riportano:
    a) ora, giorno, mese, anno, luogo dell’adunanza;
    b) ordine del giorno della seduta;
    c) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l’indicazione per questi ultimi, di coloro che hanno giustificato l’assenza (l’assenza deve essere giustificata per iscritto, adducendo i motivi dell’impedimento);
    d) indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
    e) indicazione di soggetti presenti alla discussione;
    f) gli atti e i documenti allegati;
    g) una sintesi della discussione, gli interventi formulati in forma scritta di cui si richieda al segretario verbalizzante l’inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l’indicazione dei voti favorevoli, contrari, e delle astensioni;
    h) le deliberazioni adottate.
  2. Deve inoltre essere riportato nel verbale l’esito della votazione e la proclamazione da parte del presidente.
  3. Fatto salvo quanto disposto all’art. 21, comma 1, il verbale, di norma, viene approvato nella seduta immediatamente successiva. In tale ultimo caso è, di regola, messo a disposizione dei componenti dell’organo tre giorni prima della seduta nella quale avviene l’approvazione.
  4. A supporto della verbalizzazione le sedute dell’organo sono registrate. Le registrazioni dei lavori delle adunanze sono conservate a cura della struttura organizzativa centrale individuata dal Direttore generale fino all’approvazione del relativo verbale, dopodiché sono cancellate.
  5. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Capo III – Commissioni permanenti

Articolo 24 – Commissioni permanenti

  1. Sono costituite le seguenti commissioni permanenti
    a) Commissione I – Statuto, Regolamento didattico di Ateneo ed attività didattiche;
    b) Commissione II – Attribuzione fondi per le attività autogestite dagli studenti;
    c) Commissione III – Bilancio di Ateneo;
    d) Commissione IV – Rapporti con il territorio.
  2. Ciascuno degli organismi di cui al comma 1, nell’ambito individualmente attribuito, ha compiti consultivi ed istruttori nei confronti del Consiglio, al quale può altresì proporre delibere.

Articolo 25 – Altre commissioni

Per materie particolari, il Consiglio può altresì deliberare l’istituzione di commissioni provvisorie, con il compito di sovrintendere a determinati settori di competenza del Consiglio, raccordandosi con gli studenti e con i competenti uffici dell’amministrazione centrale.

Articolo 26 – Composizione delle commissioni

  1. Le Commissioni permanenti, ed eventualmente anche quelle provvisorie, sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nei limiti delle garanzie di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
  2. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti nelle commissioni permanenti in modo che ogni consigliere faccia parte di almeno una commissione.
  3. E’ garantita la presenza nelle commissioni permanenti di almeno un componente per ciascun gruppo consiliare.
  4. E’ garantita la metà più uno dei componenti delle commissioni al gruppo consiliare al quale faccia riferimento almeno la metà più uno dei membri del consiglio.
  5. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta può essere sostituito da un altro appartenente allo stesso gruppo. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del capogruppo consiliare al Presidente della commissione prima dell’inizio dei relativi lavori.

Articolo 27 – Presidenza delle commissioni

Ogni commissione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vicepresidente, il quale:

  • presiede le riunioni della commissione in assenza del presidente e in tal caso riferisce al Consiglio;
  • collabora con il presidente alla predisposizione del calendario annuale delle sedute e dell’ordine del giorno di ciascuna di esse.

Articolo 28 – Decadenza dalle commissioni

Tre assenze consecutive ingiustificate da parte di uno qualsiasi dei componenti di una commissione permanente (con esclusione del presidente), comportano la decadenza automatica dalla carica.

Capo IV – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 29 – Pubblicità ed entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore alla data della sua emanazione.
  2. Il Regolamento è pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo dedicata ai regolamenti di ateneo.
  3. Eventuali modifiche al Regolamento possono essere adottate con apposita delibera approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
  4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto di ateneo e ai regolamenti di ateneo.